Pareri in materia di Appalti Pubblici

Argomento: requisiti di partecipazione

Con riferimento all'art. 47, comma 7 del D.L 77/2021, vista la possibilità di escludere l’inserimento nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti, dei requisiti di partecipazione di cui al comma 4 o stabilirne una quota inferiore, si chiede, al fine di poter darne adeguata e specifica motivazione, e con riferimento a quanto indicato nelle Linee Guida, quali parametri, tabelle, indici ufficiali (Istat, Ministero del Lavoro…) siano da prendere come punto di riferimento attendibile per valutare il livello di discostamento dalla media nazionale complessiva dei tassi di occupazione femminile e giovanile in relazione ai diversi settori produttivi (codici Ateco).

Il servizio in parola prevede, tra i vari aspetti, quello della reperibilità H24 dell’operatore economico aggiudicatario, con l'obbligo di dover effettuare interventi tecnici per rotture di caldaie, entro un termine massimo generalmente indicato in una o due ore dalla chiamata. Qualora si necessiti di dover effettuare la gara in oggetto suddivisa in lotti funzionali, corrispondenti ciascuno a diverse aree geografiche del territorio nazionale, quale sarebbe il modo migliore per contemplare nel bando, l’obbligatorietà al possesso di tale capacità quale requisito di partecipazione? In altre parole, al fine di evitare che si crei il paradosso di una ditta di Palermo che si aggiudichi il lotto di Bolzano, con ovvie criticità nel corretto svolgimento del servizio, come sarebbe più opportuno regolamentare in gara l’obbligo al possesso della suddetta capacità d'intervento? Sarebbe possibile indicare un limite massimo di chilometri di distanza, dalla sede operativa dell'azienda al luogo d'esecuzione contrattuale? Oppure con quale altra modalità sarebbe più opportuno disciplinare tale aspetto? Ten. Col. Filippo STIVANI.

A norma dell'art. 24, commi 1 e 3, l'ormai abrogato D. Lgs. 50/2016 stabiliva i requisiti per l'esecuzione delle prestazioni relative a progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza e collaudo da parte dei dipendenti degli uffici tecnici delle stazioni appaltanti, richiedendo espressamente l'abilitazione all'esercizio della professione. Il successivo art. 216, comma 27 septies introduceva una deroga, per la firma dei progetti, a favore dei tecnici diplomati che, pur non abilitati, rispettassero i requisiti ivi stabiliti. Entrato in vigore il nuovo codice, manca una disciplina di analogo tenore. Si chiede pertanto se, tenuto conto della normativa che disciplina i singoli ordini professionali, l'esecuzione delle prestazioni di cui sopra da parte dei dipendenti pubblici sia condizionata a: 1) mero possesso di titolo di studio, esperienza e formazione professionale specifica; 2) abilitazione all'esercizio della professione; 3) abilitazione e iscrizione all'albo/ordine di riferimento.