Pareri in materia di Appalti Pubblici

Argomento: livelli di progettazione

per sapere come comportarsi in attesa del decreto di cui all'art. 23 c. 3 del Dl 50/2016, per rispettare quanto indicato dal decreto in oggetto all'art.3 c. 8 lett. c. In pratica i vecchi livelli di progettazione come si rapportano con quelli futuri in questa situazione transitoria ?

Il Settore Viabilità della Città Metropolitana di Reggio Calabria, nella qualità di SA, ha formalizzato un incarico per Progettazione (secondo tre livelli: progetto di fattibilità, progetto definitivo e progetto esecutivo) e Direzione Lavori con sottoscrizione dell’affidamento incarico in data 02/12/2021. Il progettista ha redatto il progetto di fattibilità, approvato in data 30/12/2021, e il progetto Definitivo-Esecutivo trasmesso nel luglio 2022 e pertanto in linea col disposto del Dlgs 50/2016. A seguito della pubblicazione, nel maggio 2023, del prezzario 2023 si è reso necessario aggiornare il progetto in argomento stante l'obbligo di utilizzare i nuovi prezzi elementari, sempre seguendo la norma di cui al Dlgs 50/2016, atteso che il progettista ha inteso dover uniformarsi al disposto di cui all’art. 225 comma 9 del Dlgs 36/2023. Il progetto definitivo-esecutivo in argomento, è stato quindi ritrasmesso alla SA nell’agosto 2023. Atteso che si intende proporre l’adozione di un unico atto per approvazione del progetto definitivo-esecutivo e contestuale dichiarazione della volontà a contrarre la fase di esecuzione lavori, si chiede: 1.È possibile indire la procedura di gara ancora ai sensi del Dlgs 50/2016 ? 2. Ove si debba procedere secondo il nuovo Dlgs 36/2023, si possono mantenere gli elaborati progettuali redatti ai sensi Dlgs 50/2016 in accordo al disposto dell’art. 225 comma 9, o è necessario procedere ad un ulteriore aggiornamento del progetto secondo il Dlgs 36/2023 ? Si precisa ai fini del superiore quesito che l’opera non rientra fra quelle finanziate col PNRR o PNC.

In riferimento all'art.193,c11,si chiede di confermare se è corretta tale interpretazione: la previsione di cui all'art.193,co11 ["L'ente concedente:(..) c)pone in approvazione il successivo livello di progettuale elaborato dall'aggiudicatario"] è riferita esclusivamente al caso in cui sia stato posto a base di gara un progetto di fattibilità tecnico-economico per affidamenti di lavori, atteso che, ai sensi dell'art. 42 d.lgs. 36/2023, solo la progettazione in materia di lavori pubblici si articola in due livelli, mentre quella relativa a servizi e forniture è articolata in un unico livello; conseguentemente, nel caso in cui sia stato posto a base di gara un progetto di fattibilità tecnico -economico per affidamenti di servizi, la previsione della lettera c) dell'art. 193 co 11 non trova applicazione e, pertanto, l'Amministrazione non deve procedere all'approvazione di successivo livello progettuale.

Si chiede di conoscere se sia legittimo e non configuri un frazionamento artificioso, l'affidamento diretto del solo progetto di fattibilità Tecnico-Economica (PFTE), il cui importo rientra nella soglia prevista per tale procedura, per un servizio di progettazione il cui valore complessivo totale, cumulando il PFTE con la successiva Progettazione Esecutiva e DL, che saranno invece affidate tramite gara competitiva, superi detta soglia.