Pareri in materia di Appalti Pubblici
Argomento: Servizi di ingegneria
Ai sensi dell'art.21, c.1, D.Lgs. 163/06, l'elenco dei servizi comprende la categ. 12:“Servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria anche integrata; servizi attinenti all'urbanistica e alla paesaggistica, servizi affini di consulenza scientifica e tecnica; servizi di sperimentazione tecnica e analisi”; ai sensi dell’art.17 DPR 554/99, c.1, lett. b) nell'ambito delle somme a disposizione componenti il quadro economico delle opere pubbliche appaltate da questo ufficio(nuove opere stradali)è spesso necessario prevedere somme da destinare direttamente a Soc. municipalizzate e/o Enti/Società gestori di servizi di rete(luce,acqua,gas…)per la realizzazione di lavori necessari alla risoluzione di interferenze con le opere oggetto d'appalto nonché per l’esecuz. di opere di allacciamento ai pubblici servizi; all’interno del medesimo quadro economico sono inoltre destinate somme per l’esecuz. di accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal Capitolato Spec. d’Appalto; Considerato che: questo ente non gestisce i contratti tra Soc. municipalizzate e/o Enti/Società gestori di servizi di rete e Imprese esecutrici dei lavori necessari alla risoluzione di interferenze; questo ente corrisponde le somme necessarie a titolo di rimborso delle spese sostenute direttamente alle Società medesime; le somme accantonate per l’esecuz. di accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche costituiscono una stima dei costi da sostenere e sono pertanto suscettibili di variabilità. Si chiede se l’affidamento delle attività sopradescritte(relative alle risoluzione delle interferenze con servizi di rete e all’esecuzione degli accertamenti e verifiche tecniche, le cui somme sono previste nell’ambito delle somme a disposizione all’interno del quadro economico delle opere appaltate)rientri nella disciplina dei contratti di servizi(art. 21, c.1, D.Lgs. 163/06)e quindi se siano soggette agli obblighi di trasmissione dei dati online e/o con quali limitazioni.
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Questa Amministrazione si trova nella necessità di dover affidare servizi di Direzione lavori e di Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per progetti realizzati da professionisti i cui incarichi non furono a suo tempo affidati attraverso procedure ad evidenza pubblica. Ci si chiede se ai fini della individuazione dell'importo stimato per la procedura di gara, il conteggio debba ricomprendere tutti i servizi compresa la progettazione già eseguita (per esempio quale procedura si debba adottare qualora l'ammontare di tutti i servizi superi la soglia comunitaria e il servizio per la Direzione lavori rientri in un importo al di sotto di tale soglia).
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L’articolo 1 c. 450 della L.296/2006 dispone l'obbligo per gli enti locali di utilizzo del MePA per importi tra 1.000 euro e la soglia comunitaria.L'art.1 c. 1 L.135/2012 dispone la nullità del contratto per contratti stipulati in violazione di tali obblighi. Il 28 agosto 2017 sono stati pubblicati nuovi bandi e capitolati tecnici mepa relativi ai servizi. il capitolato tecnico relativo ai “Servizi professionali, architetti, ingegneri, geometri, geologi, agronomi, periti” prevede al paragrafo 6 i requisiti e le caratteristiche dei servizi oggetto di abilitazione corredati dai relativi cpv (sono 9 inerenti vulnerabilità sismica,anagrafica immobili, catasto stradale,catasto segnaletica). Al paragrafo 3 del medesimo capitolato sono riportati inoltre tutti i Cpv associati alla categoria che "possono essere oggetto di procedure di acquisto nell'ambito della categoria"; Si tratta di un elenco ben più corposo di quanto descritto al capitolo 6,(sono 160 cpv) che comprende in realtà tutte le tipologia di affidamento relative ai servizi tecnici inerenti l’ingegneria e l’architettura.SI RICHIEDE QUANTO SEGUE: Anche per tutti i servizi identificati dai cpv riportati nel paragrafo 3 del capitolato tecnico MePA “Servizi architettonici, di costruzione, ingegneria e ispezione” (e non presenti nel paragrafo 6) sussiste per gli Enti Locali l'obbligo di affidamento tramite MePA? Ossia, gli Enti locali per affidamenti di servizi tecnici di ingegneria e architettura hanno l’obbligo di utilizzo della piattaforma MePA pena la nullità del contratto e le sanzioni previste dal sopracitato comma 1 art.1 L.135/2012?
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Servizi di ingegneria e architettura di importo superiore a €100.000 e inferiore alla soglia comunitaria (418.000 in quanto settore speciale) Avendo pubblicato sul sito nostro come stazione appaltante l’avviso di indizione di una gara di progettazione e avendo nei termini risposto soltanto 3 soggetti, è possibile estendere la procedura di gara ai sensi dell’art. 61 (al quale la linea guida 1 rinvia per tali fattispecie) anche ad altri fornitori che non hanno risposto all’avviso del sito? Ampliamento ritenuto utile considerato l’importo significativo della prestazione, che ammonta a circa 180.000€, appellandomi anche ai principi generali di proporzionalità e maggior concorrenza? Tale estensione non presenta il rischio di incorrere in ricorsi da parte dei 3 soggetti che hanno manifestato interesse?
E’ possibile che un’associazione senza fini di lucro, in convenzione con il Comune (convenzione per la gestione degli spazi adibiti ad attività) proponga di: - incaricare lei stessa uno studio di progettazione per l’ingegneria al fine di redigere la progettazione per la riqualificazione degli spazi adibiti ad attività (di proprietà del Comune) e donare a titolo gratuito il progetto, secondo il quale il Comune bandirà la gara per i lavori, secondo i criteri del DLGS 50/2016? - trattandosi di associazione senza fini di lucro, può incaricare un progettista di sua fiducia indipendentemente dall’importo della progettazione? - il fatto che la prestazione, dunque il progetto, venga donato gratuitamente al comune, svincola dall’applicazione del Codice appalti?
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