Pareri in materia di Appalti Pubblici
Argomento: Prezzo a base di gara
Si chiede di conoscere se l’elaborazione da parte del progettista di prezzi posti a base di gara d’appalto che appaia non remunerativa (perché riferiti a listini di anni precedenti), possa configurarsi come errore progettuale, pur in presenza di dichiarazione di rito da parte dell’impresa aggiudicataria in fase di presentazione dell’offerta.
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Ho constatato che il contributo ANAC viene calcolato sul valore stimato dell'appalto e, dunque, valore a base d'asta più opzioni e rinnovi (ex art. 35 DLgs 50/2016) e non sul valore a base d'asta, in contrasto, a me pare, con quanto viene affermato nei Decreti in cui vengono fissati gli importi del contributo, da ultimo n. 830 del 2021, in cui si fa riferimento all'"importo a base di gara", che è cosa ben diversa, corrispondendo al solo valore del lotto senza opzioni. Come mai l'importo a base di gara viene confuso con il valore stimato della gara?
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Vi chiedo se per calcolare la base di gara per assumere il CIG, nel caso di servizi di ingegneria e architettura, debba essere o meno incluso l'importo della cassa professionale.
In riferimento all'art. 41, comma 13, terzo periodo, relativo all'utilizzo dei prezzari, si chiede un parere in merito alla seguente situazione: nel caso in cui venga depositato un PFTE in cui si utilizza nell'elenco prezzi un voce di prezzo di una regione limitrofa, è possibile che tale prezzario venga accettato dal RUP oppure è necessario presentare richiesta al Ministero per il suo utilizzo? Il dubbio nasce dal fatto che il periodo richiamato non è del tutto chiaro: si devono utilizzare i prezzari autorizzati quindi approvati dalle Regioni quindi anche quelli limitrofi e non quelli tipo DEI ecc..... oppure solo quello della Regione dove verrà realizzata l'opera? Qual'è, dunque, la corretta prassi che la S.A. deve seguire?
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