Pareri in materia di Appalti Pubblici

Argomento: Giustificazioni

Si fa riferimento al D.P.R. 207/2010, per conoscere la modalità di svolgimento dell’aggiudicazione provvisoria a seguito di verifica delle offerte anomale per l’affidamento di contratti di servizi o forniture. All’art. 284 del “regolamento” è detto che “si applica l’art. 121”. L’art. 121, al comma 2, prevede che si chiuda la seduta pubblica per richiedersi le giustificazioni e, al comma 3, postula che successivamente “in seduta pubblica” si dichiari l’eventuale anomalia delle offerte, dichiarando l’aggiudicazione provvisoria (analoga procedura è prevista al comma 8 per contratti sottosoglia). Atteso che non è più richiesta la presentazione delle giustificazioni all’atto dell’offerta, lo scrivente interpreta doversi sospendere la seduta ex art. 117 regolamento e aggiornarla ad una successiva, necessariamente pubblica, nel corso della quale dare conto della verifica. Si chiede di conoscere se l’orientamento è corretto o se si possa semplicemente valutare la congruità e comunicarne l’esito e l’aggiudicazione provvisoria nei modi ex art. 77 del codice, senza apposita seduta pubblica. Si chiede inoltre di sapere se la data della seduta, considerati i tempi di verifica possa venire comunicata successivamente agli interessati.

Il sottoscritto RUP ha indetto una procedura negoziata telematica, per lavori, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. c) del Codice dei Contratti, con il criterio di aggiudicazione del massimo ribasso ai sensi dell’art. 95, co. 4 e prevedendo l’esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia. In sede di gara, tuttavia, le imprese ammesse sono state 9, pertanto non è stato possibile applicare l’esclusione automatica, ma si è proceduto al calcolo dell’anomalia e a proporre l’aggiudicazione al concorrente che ha offerto il massimo ribasso. Tale offerta, seppur rientrante tra quelle anomale rispetto alla soglia calcolata, è stata ritenuta congrua dal sottoscritto RUP e pertanto non sono state richieste le giustificazioni di cui ai commi 4 e 5 dell’art. 97. Si chiede se tale procedura è corretta o se è necessario richiedere obbligatoriamente le giustificazioni.