Pareri in materia di Appalti Pubblici
Argomento: Contenzioso
In base all'art. 7, comma 2, all. II.14, del Dlgs 36/2023, "le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle... In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilità". Esistono, quindi, altri atti che precedono temporalmente il registro di contabilità sui quali l'impresa è chiamata a iscrivere le riserve. L'obiettivo della norma, come chiaramente indicato al comma 1 dello stesso art. 7, è quello di informare tempestivamente la stazione appaltante su eventuali situazioni critiche, in modo che la stessa possa attivarsi per eliminare o ridurre i problemi, ben prima della predisposizione degli atti contabili. Considerato quanto sopra, si chiede se: 1. Tra tali atti siano compresi i verbali predisposti durante l'esecuzione dei lavori, la nota con cui l'impresa trasmette il cronoprogramma, o la nota ad hoc con cui la ditta esplicita le riserve; 2. In assenza dell'iscrizione delle riserve su uno degli atti idonei precedenti il registro di contabilità, le riserve iscritte sul registro debbano considerarsi intempestive (qualora, ovviamente, la percezione del danno sia precedente il registro di contabilità).
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Il termine per impugnare una gara decorre dalla notifica o comunque dalla conoscenza dell’atto lesivo da parte dell’interessato ed è stabilito a pena di decadenza, vale a dire 30 giorni, dimezzato rispetto a quello ordinario di 60 giorni in forza della previsione di cui all’art. 120, comma 5, D.lgs. n. 104/2010 (c.d. Codice del processo amministrativo). Si chiede se tale termine è interrotto nel periodo di sospensione feriale del mese di agosto .
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