Pareri in materia di Appalti Pubblici
Argomento: Contabilità
Il D.P.R. 03/07/2003 n. 222, all’art. 7, commi 3,4 e 5 definisce le modalità di stima dei costi per la sicurezza e al comma 6 considera la liquidazione degli stessi senza dilungarsi sulle modalità di contabilizzazione. Si chiede se è ammesso procedere alla seguente modalità di contabilizzazione degli oneri per la sicurezza: il computo dei costi della sicurezza viene eseguito con voci a misura e a corpo con le modalità sopra definite e tenuto conto anche del documento ITACA sulla sicurezza cantieri; l’importo totale dei costi della sicurezza (voce riassuntiva di tutte le singole lavorazioni dettagliate nel computo della sicurezza) viene liquidato in ciascun stato di avanzamento in proporzione all’ammontare dei lavori eseguiti rispetto all’importo totale. Eventuali detrazioni per effetto di misure di sicurezza rientranti nell’importo totale dei costi della sicurezza non messe in atto dall’impresa, vengono eseguite nell’ultimo stato di avanzamento.
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E' obbligatoria o facoltativa la vidimazione del registro di contabilità di cui all'Art. 183, DPR 554/1999?
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La mancata bollatura del registro di contabilità da parte dell’ufficio del registro quali conseguenze può comportare in ordine alla validità ed alla efficacia del registro stesso, nonostante le pagine siano state tutte preventivamente numerate e firmate dal responsabile del procedimento e dall’appaltatore? Ad avvenuta annotazione delle lavorazioni sul registro di contabilità mediante l’utilizzo di programma informatizzato, con la numerazione e la apposizione di firma su tutte le pagine da parte del responsabile del procedimento e dell’appaltatore senza alcuna riserva, lo stesso appaltatore potrebbe richiedere la invalidità del registro per omessa bollatura così da poter inserire riserve sui lavori nonostante siano ampiamente scaduti i termini temporali di cui all’art. 165 del DPR 554/1999? Infine, si può porre rimedio alla omessa bollatura? In
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Si chiede se, ai sensi della normativa vigente, sia obbligatoria la vidimazione del registro di contabilità (art. 183, D.P.R. 554/1999).
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