Giurisprudenza e Prassi
LEGITTIMA L'ESCLUSIONE PER GRAVI VIOLAZIONI TRIBUTARIE NON DEFINITIVE ECCEDENTI IL DIECI PER CENTO DELL'APPALTO (95.2)
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA CAMPANIA Sentenza
2026
Ai sensi dell'art. 95, comma 2, del D.Lgs. 36/2023, la Stazione Appaltante gode di discrezionalità nel valutare la gravità di violazioni tributarie non definitive; tale gravità è presunta ex lege quando l'importo del debito (depurato di interessi e sanzioni) eccede il 10% del valore dell'appalto. L'omessa dichiarazione di tali pendenze fiscali in sede di gara mina l'integrità professionale del concorrente, mentre l'impegno al pagamento dilazionato assume valore esimente solo se perfezionato prima del termine di presentazione dell'offerta.
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