LEGITTIMA L'ESCLUSIONE PER GRAVI VIOLAZIONI FISCALI NON DEFINITIVE CON SENTENZA SFAVOREVOLE (95.2)
Ai sensi dell'art. 95, comma 2, del D.Lgs. 36/2023, la stazione appaltante può escludere motivatamente un concorrente per gravi violazioni tributarie non definitive qualora la consistenza del debito e la pendenza di sentenze di primo grado sfavorevoli forniscano indizi gravi di inaffidabilità morale o professionale. L'onere di regolarizzazione della posizione fiscale grava sull'operatore economico, il quale non può invocare l'inerzia dell'amministrazione finanziaria nell'emissione dei ruoli se non ha esperito ogni azione possibile, inclusi pagamenti con riserva o sollecitazioni formali, per sanare la pendenza prima dell'aggiudicazione.
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