DOVERE DI VALUTAZIONE DISCREZIONALE PER VIOLAZIONI FISCALI NON DEFINITIVAMENTE ACCERTATE (80.4)
La sussistenza a carico di un operatore economico di violazioni fiscali non definitivamente accertate, pur se superiori alle soglie di gravità fissate dal legislatore, non genera un effetto espulsivo automatico ma impone alla Stazione Appaltante l'esercizio di un potere discrezionale. Tale valutazione deve basarsi sull'entità del debito e sulla prognosi negativa in ordine alla capacità del concorrente di assolvere gli oneri economici connessi all'esecuzione dell'appalto, dovendo la PA esternare le ragioni per cui ritiene che l'esposizione debitoria non infici l'affidabilità del soggetto.
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