ISTANZA DI RATEAZIONE DELLA CARTELLA DI PAGAMENTO: IMPLICA LA CONOSCIBILITA' DELL'ATTO E NON HA EFFETTI SOSPENSIVI (94.6)
La presentazione di una richiesta di rateizzazione delle somme indicate in un avviso di accertamento è incompatibile con l’affermazione del contribuente di non avere ricevuto la notificazione dell’atto e, comunque, implica la conoscenza dello stesso.
Secondo l’insegnamento della Corte di cassazione, infatti, l’aver chiesto ed ottenuto senza alcuna riserva la rateizzazione degli importi indicati nella cartella di pagamento, pur non costituendo acquiescenza e, dunque, pur non avendo l’effetto di precludere ogni contestazione in merito all’an debeatur, “fa ritenere conosciute le cartelle di pagamento cui si riferiscono le somme di cui si è chiesta la rateizzazione (vedi Cass., sez. 6-5, 18/06/2018, n. 16098) in quanto il contribuente formula la sua richiesta di pagamento rateale proprio in relazione ad atti impositivi presupposti, di cui prende cognizione, che non può quindi negare di conoscere” (in termini, da ultimo, Cass. n. 3414/2024).
Né potrebbe essere ritenuta idonea a impedire la “cristallizzazione” del debito e, dunque, la definitività dell’accertamento la presentazione della richiesta di rateizzazione, come sostenuto dalla ricorrente nel ricorso introduttivo.
La definizione di violazione definitivamente accertata contenuta nell’art. 1 dell’Allegato II.10 al D.lgs. n. 36/2023, infatti, non fa alcun riferimento a tale atto, limitandosi a stabilire che costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute “in sentenze o atti amministrativi non più soggetti a impugnazione”.
E infatti, come chiarito da T.A.R. Puglia Bari, Sez. III, 10/06/2025, n. 788, deve ritenersi che la presentazione di una istanza di rateizzazione “non incida affatto sulla natura del debito, che va qualificato come definitivamente accertato oppure no a prescindere dalle eventuali istanze rivolte all'Agenzia delle Entrate e dal loro esito” in quanto “non avendo l'istanza di rateizzazione effetto sospensivo del termine per impugnare la cartella di pagamento, il decorso di questo ne comporta comunque l'inoppugnabilità, con conseguente definitività della relativa pretesa tributaria” (Cons. Stato, Sez. V, 3.9.2024, n. 7378/2024).
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