Giurisprudenza e Prassi

SOSTITUZIONE DEL VERIFICATORE E OBBLIGATORIETÀ DEL MUNUS PUBLICUM NELL'ACCERTAMENTO DELLA CONFORMITÀ TECNICA (66.1)

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SICILIA, SEZIONE STACCATA DI CATANIA Ordinanza 2026

Nelle controversie aventi ad oggetto la conformità tecnica di dispositivi medici offerti in sede di gara, qualora il verificatore designato rinunci per giustificato motivo, il giudice dispone la sostituzione immediata dell'organo verificatore ai sensi dell'art. 66 c.p.a., ribadendo la natura di munus publicum obbligatorio dell'incarico. L'accertamento istruttorio deve essere affidato a un organismo pubblico estraneo alle parti, munito di qualificate competenze nel settore specifico cui sono destinate le forniture.

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CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)