Giurisprudenza e Prassi
SOSTITUZIONE DEL VERIFICATORE E OBBLIGATORIETÀ DEL MUNUS PUBLICUM NELL'ACCERTAMENTO DELLA CONFORMITÀ TECNICA (66.1)
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SICILIA, SEZIONE STACCATA DI CATANIA Ordinanza
2026
Nelle controversie aventi ad oggetto la conformità tecnica di dispositivi medici offerti in sede di gara, qualora il verificatore designato rinunci per giustificato motivo, il giudice dispone la sostituzione immediata dell'organo verificatore ai sensi dell'art. 66 c.p.a., ribadendo la natura di munus publicum obbligatorio dell'incarico. L'accertamento istruttorio deve essere affidato a un organismo pubblico estraneo alle parti, munito di qualificate competenze nel settore specifico cui sono destinate le forniture.
Condividi questo contenuto:
Testo integrale
Per consultare il testo integrale devi essere un utente abbonato. Per maggiori informazioni clicca qui
CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)

