VERIFICA DEI REQUISITI: A EFFETTUATA PRIMA DELL'AGGIUDICAZIONE (17.5)
E' emersa una prassi non corretta relativamente alle modalità di verifica dei requisiti generali e (quando previsti) speciali dichiarati dall'aggiudicatario.
In particolare, è spesso emerso che il provvedimento di aggiudicazione dà atto del completamento, con esito positivo, delle verifiche sui requisiti (generali e speciali); tuttavia, nella maggior parte dei casi, è presente un provvedimento separato, recante data successiva a quella del provvedimento di aggiudicazione, nel quale il RUP attesta gli esiti di tale controllo.
Tale modus operandi è critico in quanto la sequenza procedimentale effettivamente svolta dalla stazione appaltante (che spesso, come detto, conclude le verifiche dopo l'adozione del provvedimento di aggiudicazione) non corrisponde a quella prevista dalla legge.
Ed infatti, quantomeno in riferimento alle procedure disciplinate dal D.Lgs. n. 36/2023, deve osservarsi che l'art. 17 CO. 5 D.Lgs. n. 36/2023 (come pure l'art. 52 D.Lgs. n. 36/2023 relativamente alle procedure sotto soglia), espressamente prevede che la verifica dei requisiti preceda l'adozione del provvedimento di aggiudicazione.
La ripetitività diffusa di tale omissione si pone in palese grave violazione della normativa di settore.
Argomenti:
Testo integrale
Per consultare il testo integrale devi essere un utente abbonato. Per maggiori informazioni clicca qui