ISTANZA PER LA VERIFICA DEI REQUISITI IN FASE ESECUTIVA: IL SILENZIO DELLA STAZIONE APPALTANTE E' ILLEGITTIMO (96)
L’istanza della ricorrente ha quale obiettivo quello di far annullare in autotutela l’aggiudicazione o, comunque, come evidenziato pure dalla controinteressata, ha quale scopo quello di ottenere la risoluzione del contratto di appalto, ovvero l’esercizio dei poteri specificamente previsti dall’art. 122 lett. c) D. Lgs. n. 36/2023, tutto ciò in ragione del fatto che la ricorrente si è collocata seconda in graduatoria.
Il procedimento istaurato dalla ricorrente, anche ove avesse solo lo scopo di ottenere la risoluzione del contratto ex art. 122 co. 1 lett. c) D. Lgs. n. 36/2023, non attiene all’esercizio di poteri di natura privatistica da parte della S.A.; l’attuale art. 122 D. Lgs. cit. prevede, infatti, come sottolineato anche dalla relazione al codice in materia di contratti pubblici, ipotesi eterogenee di risoluzione che sono riconducibili, in parte, alla risoluzione civilistica per inadempimento, co. 3 e 4, e, in parte, ad ipotesi di autotutela, come il caso disciplinato dall’art. 122 lett. c); dunque, il potere invocato da parte ricorrente non avendo natura privatistica (come, viceversa, quello finalizzato alla risoluzione del contratto nell’ipotesi di inadempimento; si veda quanto a tale ultimo caso proprio la sentenza del Consiglio di Stato n. 1850/2025 citata dalla controinteressata), fa sì che la posizione vantata debba qualificarsi come di interesse legittimo; in definitiva, si ritiene che parte ricorrente abbia invocato soltanto l’esercizio di poteri autoritativi di natura pubblicistica, benché collocati nella fase successiva alla stipulazione del contratto.
Il TAR ha accolto la domanda di accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dall’Amministrazione e, per l’effetto, ha ordinato a quest'ultima di provvedere.
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