MODIFICA AL MONTE ORE E AI COSTI DELL'OFFERTA IN SEDE DI GIUSTIFICAZIONI: ESCLUSIONE LEGITTIMA (4)
Il Collegio osserva che le modifiche apportate dall’appellante in sede di giustificazioni travalicano i confini per identificare i chiarimenti dell’offerta considerati ammissibili in tale fase in quanto gli scostamenti evidenziati sono del tutto privi di puntuale e reale motivazione e determinano delle vere e proprie modifiche dell’offerta.
Alla luce delle esposte considerazioni è, pertanto, condivisibile la conclusione cui è giunto il giudice di primo grado secondo cui “la corretta valutazione operata dall’amministrazione, oltre che ragionevole sotto il profilo tecnico è anche pienamente aderente al principio di buona fede (ora positivizzato dall’art. 4 del Codice dei Contratti Pubblici) di cui all’art. 1337 c.c. (cfr. anche Ad. Plen. 4 maggio 2018, n. 5) che è da intendersi come obbligo incombente reciprocamente su entrambe le parti, imponendo, da un lato, all’amministrazione l’interpretazione degli atti di gara e dei documenti in maniera aderente al testo letterale e la preclusione di ogni “reinterpretazione” che sia indotta dalle successive modifiche allegate dalla concorrente per giustificare in sede procedimentale l’anomalia sospetta; dall’altro, al concorrente il vincolo della coerenza tra tutti gli elementi e le voci di costo dichiarati e quelli successivamente giustificati, per dimostrare la sostenibilità economica di quanto offerto”.
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Il T.a.r. ha chiarito che l’art. 11, comma 3, del d.lgs. n. 36/2023, pur riconoscendo all’operatore la libertà di individuare un diverso CCNL, gli impone “la necessaria coerenza tra il contratto scelto come parametro per la formulazione dell’offerta e l’oggetto dell’appalto” imponendogli di provare la sussistenza di tale requisito in concreto e di garantire ai dipendenti le stesse tutele assicurate dal CCNL indicato in sede di gara, dimostrazione che non è stata fornita nel caso di specie.
Nel verbale di verifica delle giustificazioni si afferma che è legittima “la modifica del contratto a parità di condizioni”, mentre è illegittimo “modificarne i termini”, ne discende pertanto che le argomentazioni del giudice di primo grado non travalicano l’ambito di sua competenza e non si sostituiscono alle valutazioni poste a fondamento della decisione della S.A. di escludere l’appellante, valutazioni che attengono esattamente alla mancata dimostrazione della parità di condizioni e di tutele per i lavoratori a fronte della legittima scelta di applicare un CCNL diverso da quello indicato nella lex di gara.
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