Giurisprudenza e Prassi

ANOMALIA DELL'OFFERTA: LA VALUTAZIONE SULLA SOSTENIBILITA'DELL'OFFERTA E' GLOBALE (110)

TAR LOMBARDIA MI SENTENZA 2026

Il procedimento di verifica dell'anomalia ha una finalità sintetica e globale e non sanzionatoria. La valutazione positiva di congruità espressa dalla Stazione Appaltante, sindacabile solo per manifesta irragionevolezza, è da ritenersi validamente motivata anche qualora rinvii per relationem alle deduzioni dell'operatore economico, purché idonee a dimostrare l'attendibilità dell'offerta nel suo complesso.

«Il procedimento di verifica dell'anomalia "mira ad accertare la complessiva sostenibilità economica dell'offerta, ovvero se in concreto, nel suo complesso, essa sia attendibile e affidabile in relazione al solo precipuo fine della corretta esecuzione dell'appalto e culmina in una valutazione globale e sintetica [...]" (Consiglio di Stato, sez. V, 26 giugno 2024, n. 8562; Consiglio di Stato, VII, 20 maggio 2024, n. 4466).

Infatti il procedimento di anomalia non ha funzione sanzionatoria, né si risolve in una sorta di “caccia all'errore” sulle singole voci componenti l’offerta [...] Quando la stazione appaltante abbia espresso una valutazione di non anomalia dell'offerta [...] spetta al ricorrente dimostrare la manifesta erroneità o contraddittorietà della valutazione [...] potendosi dubitare della congruità dell'offerta [...] salvo che la manifesta e macroscopica erroneità o irragionevolezza non renda palese l'inattendibilità complessiva dell'offerta.

[...] L'onere di motivazione può ritenersi soddisfatto per relationem, ossia mediante rinvio alle giustificazioni presentate dall’operatore economico, ciò implicando una valutazione di adeguatezza del contenuto dell’offerta (Consiglio di Stato sez. V, 18/09/2024, n.7629)».

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