Giurisprudenza e Prassi

VERIFICA DEI REQUISITI - LECITA UNA NUOVA ISTRUTTORIA DOPO L'AGGIUDICAZIONE (17 -18)

ANAC PARERE 2025

In mancanza di una diversa indicazione nella lex specialis di gara, quand'anche l'operatore destinatario della proposta di aggiudicazione non abbia fornito tutti i documenti comprovanti i requisiti autodichiarati in gara ovvero abbia prodotto documentazione incompleta o insufficiente, la stazione appaltante potrà chiedere di trasmettere ulteriore documentazione, a condizione che non vengano modificate le dichiarazioni formulate in sede di gara, non venga modificata in nessuna parte l'offerta e, all'esito del sub-procedimento, venga dimostrato il sostanziale possesso dei requisiti al momento della scadenza dell'offerta.

Il nuovo codice impone, dunque, alle stazioni appaltanti e agli enti concedenti di effettuare le verifiche sul reale ed effettivo possesso dei requisiti autodichiarati dal migliore offerente in sede di gara prima di adottare l'aggiudicazione ("dopo avere verificato il possesso dei requisiti in capo all'offerente, dispone l'aggiudicazione, che è immediatamente efficace").

Tuttavia, l'art. 17, comma 5, del nuovo codice non prevede una tempistica relativa al sub- procedimento di verifica, non contemplando un termine massimo per l'adempimento a carico delle SA, né la perentorietà del termine eventualmente concesso. Ne discende che, in mancanza di una diversa indicazione nella lex specialis di gara, quand'anche l'operatore destinatario della proposta di aggiudicazione non abbia fornito tutti i documenti comprovanti requisiti autodichiarati in gara ovvero abbia prodotto documentazione incompleta o insufficiente, la stazione appaltante potrà chiedere di trasmettere ulteriore documentazione, a condizione che non vengano modificate le dichiarazioni formulate in sede di gara, non venga modificata in nessuna parte l'offerta e, all'esito del sub- procedimento, venga dimostrato il sostanziale possesso dei requisiti al momento della scadenza dell'offerta (nei termini del DGUE ovvero della dichiarazione sostitutiva resa in gara).

Inoltre, l'art. 18, comma 2, del nuovo codice fa "salvo l'esercizio dei poteri di autotutela" da parte della stazione appaltante, anche dopo che sia "divenuta efficace l'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 17, comma 3". La potestà di autotutela consente alla stazione appaltante anche di annullare il segmento procedimentale relativo alla verifica dei requisiti e i provvedimenti successivamente adottati, procedendo ad una nuova istruttoria ovvero ad un suo approfondimento, nel caso in cui emerga che la documentazione prodotta in sede di comprova fosse insufficiente a dimostrare integralmente i requisiti, ma non venga in discussione la loro carenza sostanziale alla data di presentazione dell'offerta. Tale modus procedendi appare compatibile con il principio di risultato, che impone di "perseguire il risultato dell'affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo", fermo restando il dovere delle stazioni appaltanti di rispettare i termini di conclusione delle procedure di gara previsti nell'Allegato I.3.


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CODICE: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. uuuu) del Codice: il presente decreto che disciplina i contratti pubblici di lavori, servizi, forniture;
CODICE: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. uuuu) del Codice: il presente decreto che disciplina i contratti pubblici di lavori, servizi, forniture;
CODICE: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. uuuu) del Codice: il presente decreto che disciplina i contratti pubblici di lavori, servizi, forniture;
OFFERENTE: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. cc) del Codice: l'operatore economico che ha presentato un'offerta;
STAZIONE APPALTANTE: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. o) del Codice: le amministrazioni aggiudicatrici di cui alla lettera a) gli enti aggiudicatori di cui alla lettera e), i soggetti aggiudicatori di cui alla lettera f) e gli altri soggetti aggiudicatori di cui alla ...
STAZIONE APPALTANTE: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. o) del Codice: le amministrazioni aggiudicatrici di cui alla lettera a) gli enti aggiudicatori di cui alla lettera e), i soggetti aggiudicatori di cui alla lettera f) e gli altri soggetti aggiudicatori di cui alla ...
STAZIONE APPALTANTE: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. o) del Codice: le amministrazioni aggiudicatrici di cui alla lettera a) gli enti aggiudicatori di cui alla lettera e), i soggetti aggiudicatori di cui alla lettera f) e gli altri soggetti aggiudicatori di cui alla ...