IL GIUDIZIO DI CONGRUITA' E' ILLEGITTIMO IN CASO DI MACROSCOPIA DIFFERENZA TRA COSTI DELLA MANODOPERA OFFERTI E QUELLI PRESENTATI IN SEDE DI GIUSTIFICAZIONI (108.9 -110.5)0)
In sede di verifica dell'anomalia dell'offerta ex art. 110 D.Lgs. 36/2023, la Stazione Appaltante non può limitarsi a recepire le giustificazioni dell'operatore economico qualora esse presentino un disallineamento radicale rispetto ai costi della manodopera dichiarati in offerta, non supportato da evidenze contabili univoche.
“Il sindacato del giudice amministrativo [e dell'Autorità] sulle valutazioni operate dalla stazione appaltante in ordine al giudizio di anomalia dell'offerta... non può estendersi oltre l'apprezzamento della loro intrinseca logicità... salvo che non sia manifestamente inficiata da illogicità, arbitrarietà, irragionevolezza... o travisamento dei fatti”; nel caso di specie “emerge con palmare evidenza come le valutazioni del RUP... appaiano basate su un evidente travisamento dei fatti e/o illogicità di cui è indice la manifesta incertezza del valore dei costi della manodopera riferiti all’aggiudicatario”.
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