Giurisprudenza e Prassi

VERIFICA DI ANOMALIA: L'ENTE DEVE VALUTARE LA CONGRUITA' DELLE SOLUZIONI ORGANIZZATIVE OFFERTE DAL CONCORRENTE (110)

TAR SICILIA PA SENTENZA 2025

Il Consiglio di Stato ritiene che il secondo motivo di ricorso sia fondato perché effettivamente la Stazione appaltante ha finito per far discendere dall’indicazione del tempo medio delle chiamate indicato nell’offerta economica della ricorrente (minuti 4 e 50 secondi) una modifica del progetto a base di gara, che prevedeva 12 minuti di durata media per singola chiamata (peraltro del solo servizio gestione clienti, escluso dunque quello di segnalazione disservizi di pubblica illuminazione, per cui nulla era indicato nei documenti di gara); tale assunto, a parere del Collegio non è condivisibile perché:

a) il progetto a base della procedura di evidenza pubblica deve intendersi riferito al numero di chiamate al numero verde, non già alla loro durata per cui è ben possibile per gli operatori economici proporre soluzioni più efficienti rispetto a quelle esemplificative esposte negli atti di gara;

b) è proprio la sede della verifica di anomalia quella nella quale l’amministrazione deve valutare la congruità dell’offerta migliorativa dell’operatore economico e, nel caso in esame, non solo non è dato comprendere l’iter logico argomentativo seguito dall’amministrazione per escludere la congruità dell’offerta della ricorrente sotto questo punto di vista (di qui, l’illegittimità per eccesso di potere nella figura del difetto di motivazione); ma addirittura l’operatore economico ha mostrato attraverso le giustificazioni di aver correttamente calibrato nell’offerta il tempo medio delle chiamate dallo storico di servizi analoghi erogati in favore di altre stazioni appaltanti, oltre che – e il dato assume natura dirimente – in favore della stessa Stazione appaltante nel periodo luglio – dicembre 2024 (da cui emerge un tempo medio delle chiamate di minuti 2 e secondi 28);

Il Collegio ritiene infine che anche il terzo motivo di ricorso sia fondato perché gli oneri di sicurezza indicati nei documenti di gara sono quelli aziendali o interni che sono quantificati in sede di offerta dall’operatore economico e che sono stati giustificati nel contraddittorio con la Stazione appaltante; peraltro, che gli oneri di cui si tratta non siano quelli esterni o da interferenze si desume dal medesimo documento della sicurezza del 19 giugno 2025 redatto dalla Stazione appaltante ove vengono individuati una componente di pausa da videoterminale, già inserita nei CCNL di categoria per ciascun lavoratore, e la residua di formazione del personale per 24 ore, incombente che ben può essere onorato con l’importo indicato dalla ricorrente.

Di conseguenza, la ricorrente deve essere riammessa in gara.

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CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)
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CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)
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