Giurisprudenza e Prassi
NON SUSSISTE ANOMALIA PER COSTI DELLA MANODOPERA SUPERIORI ALLE STIME DELLA STAZIONE APPALTANTE (41.13)
TAR SICILIA CATANIA Sentenza
2026
Nelle gare d'appalto, la natura di collegio perfetto della Commissione giudicatrice garantisce la validità delle operazioni con la presenza di tutti i membri, ma non impone l'unanimità dei giudizi tecnici. Inoltre, l'indicazione di un costo del personale superiore rispetto a quello stimato dalla stazione appaltante non è indice di anomalia, gravando sul ricorrente l'onere di dimostrare che tale rialzo renda l'offerta complessivamente insostenibile o priva di utile.
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