ESCLUSO L'OBBLIGO DI VERIFICA AUTOMATICA DELL'ANOMALIA SE LE OFFERTE SONO MENO DI TRE (110.1)
Nelle gare aggiudicate con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, l'obbligo per la stazione appaltante di valutare la congruità delle offerte che presentano punteggi relativi al prezzo e agli altri elementi di valutazione pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando, scatta solo a condizione che il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre; in caso di partecipazione di soli due operatori, l'amministrazione non è tenuta alla verifica automatica, potendo limitarsi a una valutazione di congruità sintetica in sede di aggiudicazione.
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