DISCREZIONALITÀ DELLA STAZIONE APPALTANTE NELLA VERIFICA FACOLTATIVA DI ANOMALIA DELL'OFFERTA (110.2)
Ai sensi degli artt. 54 e 110 del D.Lgs. 36/2023, la Stazione Appaltante conserva la facoltà di sottoporre a verifica di anomalia le offerte che appaiano anormalmente basse sulla base di elementi specifici, anche in assenza di criteri predeterminati nella lex specialis. Tale valutazione, costituendo espressione di discrezionalità tecnica, è sottratta al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salvo i profili di manifesta illogicità, irrazionalità o errore di fatto. Le giustificazioni fondate su parametri di assenteismo inferiori ai dati ministeriali devono essere supportate da elementi concreti derivanti dall'organizzazione aziendale.
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