DISCREZIONALITÀ DELLA STAZIONE APPALTANTE NELLA VERIFICA DI ANOMALIA PER GLI AFFIDAMENTI DIRETTI (54.1)
In tema di contratti pubblici, l'art. 54, comma 1, del D.Lgs. 36/2023 esclude l'obbligo di verifica dell'anomalia per gli affidamenti diretti operati ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a) e b). In tali ipotesi, l'attivazione del subprocedimento di congruità costituisce una facoltà discrezionale della stazione appaltante, esercitabile solo in presenza di elementi specifici sintomatici di uno squilibrio economico. La scelta di non procedere alla verifica non richiede una motivazione particolare e può essere legittimamente basata sulla conoscenza pregressa dell'affidabilità del fornitore e sulla coerenza dell'offerta con i prezzi storici praticati dallo stesso.
Testo integrale
Per consultare il testo integrale devi essere un utente abbonato. Per maggiori informazioni clicca qui

