PREVISIONE DELLA VALUTAZIONE DI ANOMALIA IN CASO DI RIBASSI SUPERIORI AL 25%: E' UN CRITERIO LEGITTIMO (110.1)
In base all’art. 110, comma 1, del d.lgs. n. 36/2023, infatti, “Le stazioni appaltanti valutano la congruità, la serietà, la sostenibilità e la realizzabilità della migliore offerta, che in base a elementi specifici, inclusi i costi dichiarati ai sensi dell’articolo 108, comma 9, appaia anormalmente bassa. Il bando o l’avviso indicano gli elementi specifici ai fini della valutazione”.
Nella fattispecie in esame la scelta della Stazione appaltante, di sottoporre a valutazione di anomalia le offerte che presentano un ribasso superiore al 25% della base di gara, non presenta alcun profilo di irragionevolezza, risultando peraltro del tutto coerente con gli esiti delle procedure precedenti, da cui emerge che i diversi lotti sono stati aggiudicati sulla base di ribassi eterogenei, compresi tra il 9,82 % e il 24,56%.
Non è inoltre condivisibile l’assunto secondo cui la soglia fissa indurrebbe i concorrenti a formulare un ribasso pari e non superiore a tale soglia, appiattendo e neutralizzando il confronto concorrenziale. La scelta compiuta dall’Amministrazione infatti non impedisce la presentazione di offerte con un ribasso inferiore o superiore a tale soglia e l’assunto di parte ricorrente risulta in definitiva una mera ipotesi soggettiva - priva di elementi di riscontro – in ordine al possibile comportamento dei concorrenti.
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