Giurisprudenza e Prassi

VERBALIZZAZIONE - DEVE CONSENTIRE DI RISCOSTRUIRE L'ITER LOGICO DELLA DECISIONE (77)

TAR TRENTINO BZ SENTENZA 2023

Per la giurisprudenza un’eventuale lacuna e/o inesattezza della verbalizzazione può comportare, al più, una mera irregolarità e non l’illegittimità dell’intera attività amministrativa in questione, con automatico effetto viziante sul provvedimento di aggiudicazione adottato sul suo presupposto, dovendosi escludere che l’atto conclusivo possa essere viziato per la sola incompletezza dell’atto descrittivo delle operazioni materiali, tecniche ed intellettive ad esso preordinate (cfr. ex multis Cons. Stato, sent. 6135 d.d. 11.09.2019; TAR Napoli, sent. n. 845 d.d. 06.02.2023).

Tuttavia in merito va rilevato che qualora la verbalizzazione, sintetica e non contestuale, non permetta, nemmeno a seguito della lettura complessiva degli atti di gara, di ricostruire in maniera chiara l'iter logico seguito dalla Commissione giudicatrice nelle sedute riservate nelle quali ha proceduto all'esame ed alla valutazione delle offerte oppure quando l’interessato abbia fornito prova che tale modus operandi abbia inciso sulla regolarità della procedura oppure quando contrasti con puntuali regole dettate dall’Amministrazione, essa diventa censurabile.

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COMMISSIONE: somma dovuta dal Contraente al Garante (Banca o Intermediario finanziario) quale controprestazione a fronte del rilascio della fideiussione;