LEGITTIMITÀ DELLA CONSEGNA DEL SERVIZIO IN VIA D'URGENZA E LIMITI ALLA PROROGA TECNICA (17)
In tema di appalti di servizi di pubblica utilità, la scelta della Stazione Appaltante di procedere alla consegna in via anticipata ex art. 17, comma 9, D.Lgs. 36/2023 è pienamente giustificata dalla necessità di assicurare la prestazione in via continuativa e dall'impossibilità di disporre ulteriori proroghe tecniche in favore del gestore uscente, già beneficiario di ripetuti differimenti.
"[...] dalla disamina dei documenti depositato dall’Avvocatura erariale e dalla motivazione dello stesso decreto di aggiudicazione si evince come fossero state disposte ben tre proroghe tecniche in favore di A., gestore uscente, scelta questa attenzionata dalla Corte dei Conti.
Pertanto, a fronte della non ricorrenza dei presupposti per disporre una quarta proroga tecnica, che non avrebbe superato il vaglio della Corte dei Conti, avuto riguardo alla conclusione della procedura di gara, la scelta di affidare in via anticipata la gestione dell’appalto all’ATI C. si è resa indubbiamente necessaria.
Ed invero il riferimento contenuto nel decreto di aggiudicazione all’art. 17, comma 9 del d.lgs. 36/2023, va relazionato con il riferimento, del pari contenuto nel medesimo decreto di aggiudicazione, all’art. 120 comma 11 (“in casi eccezionali nei quali risultino oggettivi e insuperabili ritardi nella conclusione della procedura di affidamento del contratto, è consentito, per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura, prorogare il contratto con l'appaltatore uscente qualora l'interruzione delle prestazioni possa determinare situazioni di pericolo per persone, animali, cose, oppure per l'igiene pubblica, oppure nei casi in cui l'interruzione della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare. In tale ipotesi il contraente originario è tenuto all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto”), quale presupposto giustificativo delle precedenti tre proroghe tecniche, non più applicabile una volta terminata la procedura di gara."
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