DOVEROSO IL CONTRADDITTORIO PREVENTIVO PER ESCLUSIONE DA UNICO CENTRO DECISIONALE (96.6)
In tema di appalti pubblici, l'esclusione di un operatore economico per riconducibilità dell'offerta ad un unico centro decisionale ai sensi dell'art. 95, comma 1, lett. d), del D.Lgs. 36/2023, deve essere preceduta dal contraddittorio procedimentale, in quanto tale fattispecie non configura un'ipotesi di esclusione automatica ma richiede una valutazione discrezionale dell'amministrazione che non può prescindere dal confronto con il privato, restando esclusa la sanatoria di cui all'art. 21-octies della L. 241/1990 qualora l'apporto collaborativo sia potenzialmente idoneo a giustificare gli indizi di collegamento.
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