Giurisprudenza e Prassi

PRINCIPIO DI EQUIVALENZA FUNZIONALE: NON È INVOCABILE PER LEGITTIMARE UN'OFFERTA CON CARATTERISTICHE RADICALMENTE DIVERSE DA QUELLE PRESCRITTE COME REQUISITO MINIMO OBBLIGATORIO (79)

TAR LAZIO RM SENTENZA 2026

Il principio di equivalenza, pur immanente nell'evidenza pubblica a tutela del favor participationis, incontra il limite insuperabile delle caratteristiche tecniche obbligatorie che definiscono l'identità del bene oggetto di affidamento. Un'offerta basata su materiali differenti integra un aliud pro alio non rimediabile. Contestualmente, viola il principio di unicità dell'offerta la formulazione di plurime opzioni subordinate al gradimento dell'Amministrazione.

"Osserva il Collegio infatti come, in tema di equivalenza delle offerte, la più recente giurisprudenza si sia assestata sui seguenti principi:

- “il principio di equivalenza funzionale permea l'intera disciplina dell'evidenza pubblica, trovando applicazione non solo per i requisiti di ammissione dei concorrenti ma anche per la valutazione tecnico-discrezionale degli aspetti qualitativi dell'offerta. Tale principio si applica indipendentemente da espressi richiami negli atti di gara, perseguendo il favor partecipationis e il legittimo esercizio della discrezionalità tecnica da parte dell'Amministrazione” (Cons. St., sez. III, n. 8840/2025);

- “le caratteristiche tecniche specificate nel bando di gara devono essere interpretate secondo il criterio dell'equivalenza funzionale e sostanziale, il quale consente la presentazione di offerte diverse dalle specifiche tecniche ma equivalente dal punto di vista funzionale. Tuttavia, esso non può essere invocato per ammettere offerte che comportano aliud pro alio (un diverso prodotto) rispetto a quanto richiesto dal capitolato” (così C.G.A.R.S., n. 1017/2025. In termini del tutto analoghi Cons. St., sez. III, n. 668/2026, secondo cui “il principio di equivalenza, previsto dall'art. 68, comma 7, D.Lgs. n. 50 del 2016, consente di valutare le offerte non in modo puramente formale ma in relazione alla loro idoneità a soddisfare le esigenze funzionali dell'Amministrazione. Tuttavia, non è consentito disapplicare la lex specialis: le caratteristiche tecniche previste dal capitolato possono essere superate solo quando il fornitore dimostra che le soluzioni proposte ottemperano in maniera equivalente ai requisiti definiti”);

- “in tema di contratti pubblici, il principio di equivalenza non è invocabile quando la lex specialis richiede, come requisito minimo obbligatorio, una specifica caratteristica tecnica (nella specie: "sistema elettrico di allungamento del piano rete" per letti di terapia intensiva), sicché l'offerta di un bene dotato di diverso sistema (nella specie: meccanico/manuale) integra un aliud pro alio, non ammissibile neppure sotto il profilo della pretesa equivalenza funzionale” (T.A.R. Lazio – Roma, sez. III-quater, n. 6723/2026. Sul punto anche Cons. St., sez. V, n. 4508/2026: “il principio di equivalenza, di derivazione eurounitaria e con funzione eterointegrativa della lex specialis, opera indipendentemente da espressi richiami negli atti di gara e può essere applicato dalla stazione appaltante anche mediante una valutazione implicita, desumibile dalla documentazione tecnica in atti, restando escluso solo quando l'offerta riguardi un bene che non rispetta le caratteristiche tecniche obbligatorie e inderogabili previste dalla legge di gara, traducendosi in un inammissibile aliud pro alio”).

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Il principio dell’unicità dell’offerta, per come codificato in giurisprudenza, vieta a ciascun concorrente di presentare più di un'offerta, ponendosi come scopo quello di consentire una comparazione delle diverse proposte che veda le imprese partecipanti in condizione di parità.

“La presentazione di offerte plurime o alternative, comportando la possibilità di sfruttare una pluralità di opzioni, genererebbe una situazione di vantaggio idonea ad incidere sulla par condicio tra i partecipanti, rendendo peraltro più difficoltosa l'emersione della migliore offerta nella gara. E' dunque vietato formulare più proposte in via alternativa o subordinata, in maniera tale che la scelta di una di esse porti all'esclusione delle altre, con indebito vantaggio del concorrente che, facendo affidamento su di un ventaglio di proposte diverse, possa ottenere una posizione di vantaggio sugli altri, ai quali non rimarrebbe che una possibilità, ovverossia un'unica offerta” (Cons. St., sez. III, n. 6992/2024).

Si pone chiaramente in contrasto con detto principio l’ipotesi “di più offerte, o di più proposte nell'ambito della medesima offerta, formulate in via alternativa o subordinata, in modo tale che la scelta ricadente su una di esse escluda necessariamente la praticabilità delle altre, poiché solo in queste ipotesi il concorrente è effettivamente avvantaggiato rispetto agli altri dall'offerta plurima, potendo contare su un più ampio ventaglio di soluzioni in grado di soddisfare le esigenze della stazione appaltante” (Cons. St., sez. V, n. 4537/2024)."

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CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)