PRINCIPIO DI UNICITÀ DELL'OFFERTA E DIVIETO DI PROPOSTE TECNICHE E ECONOMICHE PLURIME (17)
In tema di appalti pubblici, la presentazione da parte di un concorrente di due versioni dell'offerta tecnica (nella specie, una "in chiaro" e una "oscurata") che presentino differenze sostanziali circa i mezzi e l'organizzazione del servizio, integra la violazione del divieto di offerte plurime di cui all'art. 17, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023, comportando l'esclusione dalla gara. Tale vizio non è sanabile né degradabile ad errore materiale, in quanto la mera disponibilità di opzioni tecniche alternative garantisce all'operatore un vantaggio competitivo indebito rispetto agli altri concorrenti.
"Non rileva [...] la mancata apertura e valutazione, da parte della stazione appaltante, dell’offerta oscurata, atteso che l’attentato al principio della parità di condizioni si è verificato nella fase della presentazione delle offerte, nella quale tutti gli operatori economici soggiacciono rigidamente alle medesime regole di comportamento, non potendosi consentire azioni anche solo potenzialmente idonee ad alterare la regolare competizione e, dunque, la parità di trattamento ed il principio di leale concorrenza tra tutti gli operatori economici in gara, presidio cardine di tutte le competizioni ad evidenza pubblica.
[...]
Né in senso contrario potrebbe essere invocato il principio del risultato, dovendosi al riguardo richiamare le osservazioni già formulate da questa Sezione in relazione al rapporto tra lo stesso e gli altri principi che presidiano l’evidenza pubblica (par condicio competitorum e immodificabilità dell’offerta). Pertanto, anche il perseguimento del risultato dell’azione amministrativa, non può avvenire attraverso il sacrificio degli altri interessi che vengono in rilievo, quali in primo luogo l’esigenza di tutela della par condicio dei concorrenti (cfr. Cons. St., Sez. III, 9 dicembre 2025, n. 9663)."
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