Giurisprudenza e Prassi
INCERTEZZA DELL'OFFERTA PER CONTRASTO INSANABILE TRA COMPONENTE TECNICA ED ECONOMICA (17.4)
TAR FRIULI VENEZIA GIULIA Sentenza
2026
In virtù del principio di unicità dell'offerta e di autoresponsabilità, è legittima l'esclusione del concorrente la cui proposta presenti un contrasto insanabile tra l'offerta tecnica (promessa di migliorie gratuite) e l'offerta economica (inserimento dei relativi costi nel prezzo finale); tale incertezza assoluta non è sanabile mediante soccorso istruttorio o correttivo, in quanto l'assegnazione dei punteggi tecnici deve precedere l'esame dell'offerta economica e non può essere modificata ex post senza violare la par condicio.
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CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)

