Giurisprudenza e Prassi

DINIEGO DELLA SOSPENSIVA CAUTELARE PER DIFETTO DI PERICULUM IN MORA E POSSIBILE SUBENTRO

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA, MILANO Ordinanza 2026

In sede di giudizio cautelare sugli appalti pubblici, non sussiste il periculum in mora necessario per la sospensione degli atti di gara qualora l'affidamento abbia una durata temporale significativa e sia tecnicamente possibile il subentro del ricorrente nel contratto in un momento successivo, venendo meno il requisito dell'estrema gravità e urgenza richiesto dall'art. 119, comma 4, del Codice del Processo Amministrativo.

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