Giurisprudenza e Prassi

MANCATA ESPRESSA DICHIARAZIONE TRATTAMENTO DATI - LEGITTIMA ESCLUSIONE (83.9)

TAR SICILIA PA SENTENZA 2022

Come dedotto dall’Amministrazione resistente, ai sensi dell’art. 6.2 ultimo capoverso del disciplinare di gara si prevede espressamente che “In caso di incompleta presentazione della documentazione amministrativa richiesta, si ha la facoltà di richiedere ai concorrenti di presentare documentazione amministrativa integrativa, entro e non oltre 10 giorni naturali e consecutivi di calendario, dal ricevimento della richiesta, pena l'esclusione dalla gara. Si precisa che qualora la ditta concorrente non presentasse la documentazione di cui era stata richiesta l'integrazione verrà esclusa dal prosieguo della gara”. L’allegato I del Disciplinare di gara – per altro - prescrive che “Il conferimento dei dati è OBBLIGATORIO; il rifiuto comporterà l'impossibilità da parte dell'Azienda Ospedaliera di procedere alle valutazioni ed agli adempimenti indispensabili ai fini dell'ammissibilità alla procedura e dell'eventuale aggiudicazione del servizio”.

Quanto appena osservato, induce il Collegio a dare continuità all’orientamento già espresso dalla Sezione con la condivisibile sentenza 471/2021, invocata dall’Amministrazione resistente, passata in autorità di cosa giudicata.

Con detta sentenza, non può affermarsi che la dichiarazione richiesta “costituisca un inutile aggravio procedimentale, giacché la stessa rappresenta la garanzia per la stazione appaltante di avere ottemperato agli obblighi informativi sulla stessa gravanti ai sensi del 50 Considerando e dell'art. 13, comma 2, del Regolamento (EU) 2016/679. In altre parole, la sottoscrizione del modulo da parte del concorrente costituisce un necessario adempimento procedimentale che consente alla stazione appaltante di dimostrare cartolarmente, senza possibilità di contestazione successiva, di avere ottemperato alle previsioni di adeguata informazione dell'interessato discendenti dalla normativa comunitaria”.

Nella predetta sentenza si precisa che “nella fattispecie in esame, non sia pertinente il richiamo al principio di tassatività dei casi di art. 83, comma 8, del d.lgs. n. 50/2016 poiché ciò che rileva, in questa sede, sono le conseguenze dell’inottemperanza alle richieste di regolarizzazione avanzate dalla stazione appaltante ai sensi dell’art. 83, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016, ove espressamente si prevede che “In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara” ”.

Tali principi trovano applicazione anche nel caso in esame.

Ed invero:

-l’art. 7 del Regolamento 2016/679/UE che disciplina le condizioni del trattamento dei dati prevede che “1. Qualora il trattamento sia basato sul consenso, il titolare del trattamento deve essere in grado di dimostrare che l'interessato ha prestato il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali. 2. Se il consenso dell'interessato è prestato nel contesto di una dichiarazione scritta che riguarda anche altre questioni, la richiesta di consenso è presentata in modo chiaramente distinguibile dalle altre materie, in forma comprensibile e facilmente accessibile, utilizzando un linguaggio semplice e chiaro. Nessuna parte di una tale dichiarazione che costituisca una violazione del presente regolamento è vincolante…”.

Dalla documentazione in atti si evince che nemmeno in sede di riscontro al “soccorso istruttorio” l’allegato inviato dall’impresa ricorrente, pur firmato, contenesse una chiara e palese dichiarazione in ordine alla prestazione o non prestazione del consenso al trattamento dei dati, non avendo l’impresa opzionato nessuna delle due opposte ipotesi/voci espressamente presenti nel modulo.

Ne consegue la legittimità del provvedimento di esclusione disposto dall’Amministrazione, impugnato in questa sede.



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REGOLAMENTO: il D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554;
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STAZIONE APPALTANTE: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. o) del Codice: le amministrazioni aggiudicatrici di cui alla lettera a) gli enti aggiudicatori di cui alla lettera e), i soggetti aggiudicatori di cui alla lettera f) e gli altri soggetti aggiudicatori di cui alla ...
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