TERMINE ORDINARIO PER L'ACCESSO SE MANCA LA DISPONIBILITÀ DIGITALE IMMEDIATA (36.4)
Il rito dell'accesso c.d. super-accelerato previsto dall'art. 36 del D.Lgs. 36/2023 costituisce una norma eccezionale e derogatoria rispetto alla disciplina generale dell'art. 116 c.p.a.; pertanto, la sua applicazione è subordinata alla sussistenza del presupposto della messa a disposizione automatica e contestuale degli atti di gara sulla piattaforma di approvvigionamento digitale all'atto della comunicazione dell'aggiudicazione. In difetto di tale condizione, il termine per l'impugnazione dei provvedimenti di oscuramento o diniego resta quello ordinario di trenta giorni.
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