NULLITÀ DELLA CLAUSOLA CHE ESCLUDE OFFERTE PARI ALLA BASE D'ASTA (10.2)
È nulla la disposizione del disciplinare di gara che impone l'esclusione delle offerte economiche prive di ribasso (pari alla base d'asta), atteso che il principio di tassatività delle cause di esclusione impedisce l'introduzione di filtri di ammissibilità meramente formali. Tale clausola non trova fondamento nell'art. 70 del D.Lgs. 36/2023, che sanziona solo le offerte eccedenti lo stanziamento programmato, e contrasta con il principio del risultato qualora porti all'esclusione dell'offerta tecnicamente migliore in assenza di un effettivo pregiudizio economico per l'amministrazione.
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