Giurisprudenza e Prassi

LA DISPONIBILITÀ DELLA SEDE OPERATIVA COSTITUISCE UN REQUISITO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO E NON DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA (10)

TAR TOSCANA FI SENTENZA 2026

È illegittima la determinazione di annullamento in autotutela di una procedura di gara motivata da una discrasia tra gli atti di gara circa la natura escludente della documentazione sulla sede operativa, in quanto la previsione di una causa di esclusione per la mancata prova della disponibilità di strutture necessarie all’esecuzione già in fase di offerta è nulla per violazione dell'art. 10, comma 2 del d.lgs. n. 36/2023. In presenza di clausole ambigue, la Stazione Appaltante deve interpretare la legge di gara in conformità ai principi del risultato, della fiducia e del favor participationis, qualificando tali elementi come requisiti funzionali alla sola stipula del contratto e non alla partecipazione.

"la previsione contenuta nel bando e nel disciplinare era da ritenersi nulla per violazione del principio di tassatività delle cause di esclusione sancito dall’art. 10, comma 2 del d.lgs. n. 36/2023 [...] la stazione appaltante non può richiedere, ai fini della partecipazione alla procedura, la sussistenza di requisiti che rilevano solo in fase di esecuzione del rapporto"

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