Giurisprudenza e Prassi
ILLEGITTIMA L'ESCLUSIONE PER MANCATA CORRISPONDENZA A PARAMETRI TECNICI INDICATI IN MODO APPROSSIMATIVO (70.4)
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO Sentenza
2025
In tema di gare d'appalto, l'indicazione di un parametro tecnico di rendimento formulato in termini approssimativi nella documentazione tecnica non integra un requisito minimo di partecipazione. In applicazione del principio di tassatività delle cause di esclusione e del principio del risultato, la stazione appaltante non può escludere un concorrente per lo scostamento minimo da un valore che la stessa lex specialis ha definito in modo non perentorio.
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