Giurisprudenza e Prassi

SERVIZIO DI TRASPORTO IN DISCARICA - E' SUBCONTRATTO (105.2)

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2020

Nel caso in esame la ditta concorrente era in possesso del requisito di iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali, nonché dell’autorizzazione per i mezzi specificati in offerta, ed è inoltre qualificata per la categoria OG 12, classifica III bis, potendo perciò svolgere in proprio il servizio di trasporto alla discarica del materiale di risulta.

La designazione di altra impresa per il trasporto dei rifiuti (cfr. Relazione Tecnica Descrittiva C2 dell’Offerta tecnica: “il trasporto sarà effettuato da parte di terzi iscritti all’Albo Gestori Ambientali…tali attività saranno organizzate e gestite da un tecnico esperto di tecniche di gestione ambientale”; il tutto previa verifica dell’“iscrizione all’Albo del trasportatore”) non rientrava, dunque, nella previsione del Disciplinare di cui parte appellante invoca l’applicazione: detta previsione, come si evince dal suo tenore testuale, richiedeva la preventiva dichiarazione, a pena di esclusione, soltanto per il diverso caso di subappalto necessario, per l’ipotesi in cui l’operatore economico intendesse subappaltare lavori/servizi appartenenti alle categorie a qualificazione obbligatoria (OG12) per le quali non fosse stato autonomamente in possesso della corrispondente qualificazione.

A quanto correttamente rilevato dal primo giudice, può solo aggiungersi che l’appalto in parola ha ad oggetto esclusivamente lavori (come si evince dalla lettura di pag. 2 del bando e disciplinare di gara che fa espresso riferimento a “Lavori di miglioramento ambientale”) e che, di conseguenza, l’affidamento a soggetti terzi del servizio di trasporto a discarica, non attenendo alle prestazioni oggetto di gara, non integrava affatto un subappalto.

Il conferimento in discarica non configurava, infatti, un segmento delle prestazioni oggetto del contratto, ma un servizio collaterale prestato dal terzo in una fase ormai finale delle opere di cui all’appalto (avente ad oggetto lavori di realizzazione e bonifica della discarica comunale), inerendo perciò a prestazioni che, seppur necessarie, esulavano dalla gara: l’affidamento a terzi in parola veniva dunque a configurare un’ipotesi di subcontratto, dal quale sorgeva unicamente l’obbligo di comunicazione alla Stazione appaltante ai sensi dell’art. 105, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016, in base al quale “L’affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell’inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono sub-appalti, stipulati per l’esecuzione dell’appalto, il nome del sub-contraente, l’importo del sub-contratto, l’oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati”.

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LAVORI: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. nn) del Codice: di cui all'allegato I, le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione urbanistica ed edilizia, sostituzione, restauro, manutenzione di opere;
LAVORI: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. nn) del Codice: di cui all'allegato I, le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione urbanistica ed edilizia, sostituzione, restauro, manutenzione di opere;
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