Giurisprudenza e Prassi

RISOLUZIONE DEL SUBAPPALTO PER SOPRAVVENUTA INTERDITTIVA ANTIMAFIA: PER IL RISARCIMENTO DANNI, L'APPALTATORE PRINCIPALE DEVE PROVARE IL PREGIUDIZIO PATITO

TRIBUNALE DI SIRACUSA SENTENZA 2026

In tema di appalti e subappalti, la fattura commerciale, atto di provenienza unilaterale, non è idonea a costituire prova piena del credito nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo. Qualora il contratto di subappalto venga legittimamente risolto per la sopravvenuta adozione di un'informazione antimafia interdittiva a carico del subappaltatore, la domanda di risarcimento dei danni formulata in via riconvenzionale dall'appaltatore principale – fondata sui ritardi, sulla riorganizzazione del cantiere e sull'aggravio dei costi per i nuovi prezzari – va rigettata in assenza di prove documentali specifiche (quali il nuovo contratto di affidamento e il relativo cronoprogramma) atte a dimostrare in termini concreti, e non meramente assertivi, l'effettività del pregiudizio e la sua esatta consistenza economica.

«[...] deve condividersi l’assunto difensivo dell’opponente secondo cui le fatture commerciali, pur potendo costituire titolo idoneo per l’emissione del decreto ingiuntivo, non assurgono, nel successivo giudizio di opposizione, a prova piena del credito, trattandosi di documenti di provenienza unilaterale. In tale giudizio, infatti, l’ingiungente opposto conserva la sostanziale posizione di attore ed è, quindi, onerato della prova dei fatti costitutivi della propria pretesa (Cass., Ordinanza 12 luglio 2023 n. 19944) [...] Né può ritenersi che la sola allegazione del ritardo, dell’aumento dei costi o della necessità di stipulare un nuovo subappalto sia sufficiente a fondare una pronuncia di condanna risarcitoria. Le argomentazioni [...] rimangono sul piano della deduzione difensiva e non si traducono in una prova sufficientemente specifica dell’an e del quantum del danno.»

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CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)