Giurisprudenza e Prassi

ACCESSO AGLI ATTI DA PARTE DELL'IMPRESA SUBAPPALTATRICE - AMMESSO (53)

TAR LOMBARDIA MI SENTENZA 2021

La subappaltatrice ha formulato istanza di accesso agli atti al Comune appaltante, con nota a mezzo pec del 20 aprile 2021, chiedendo l’ostensione del computo metrico dei lavori, del verbale di collaudo e delle varianti dei lavori.

Il Comune, con nota del 24 aprile 2021, ha negato l’accesso alla documentazione richiesta dalla ricorrente rilevando che “le questioni relative al pagamento di opere eseguite per conto dell’Impresa I.T.I. rientrano nella sfera esclusiva dei rapporti contrattuali di subappalto, che sono per loro natura di carattere privatistico; gli ordinativi e i relativi lavori eseguiti nell’ambito di tale contratto devono trovare definizione tra l’Appaltatore e il Subappaltatore; in tal senso, l’Amministrazione Comunale potrà entrare nel merito di tali questioni solo in presenza di validi provvedimenti emessi in sede di giudizio” e precisando che “i documenti in argomento sono già in possesso dell’Impresa I.T.I., con la quale Codesta Ditta dovrà in via prioritaria relazionarsi”.

Il Collegio rileva che sotto il profilo oggettivo, la nozione normativa di «documento amministrativo», suscettibile di formare oggetto di istanza di accesso, è ampia e può riguardare ogni documento detenuto dalla pubblica amministrazione o da un soggetto, anche privato, alla stessa equiparato ai fini della specifica normativa dell’accesso agli atti, e formato non solo da una pubblica amministrazione, ma anche da soggetti privati, purché lo stesso concerna un’attività di pubblico interesse o sia utilizzato o sia detenuto o risulti significativamente collegato con lo svolgimento dell’attività amministrativa, nel perseguimento di finalità di interesse generale (Ad. Plen. n. 19/2020).

Nella presente causa vengono in rilievo documenti detenuti da una pubblica amministrazione e attinenti ad una procedura finalizzata al perseguimento dell’interesse pubblico (l’esecuzione di lavori oggetto di un appalto affidato a seguito di apposita gara).

Deve quindi ritenersi che, quanto al profilo oggettivo, i documenti siano accessibili.

Va poi aggiunto che con la richiesta di accesso la ricorrente ha dichiarato di aver eseguito lavori per conto dell’appaltatrice ma di non aver ricevuto il pagamento dovuto. Ha quindi precisato che “La documentazione richiesta è dunque necessaria al fine di comprovare l’esecuzione delle suddette opere e procedere ad analitica quantificazione delle stesse”.

Ciò posto, va ricordato che all'accesso defensionale, propedeutico alla tutela delle proprie ragioni in giudizio, è riconosciuta dall'ordinamento una tutela preminente atteso che, per espressa previsione normativa, l'interesse con esso perseguito, prevale anche su eventuali interessi contrapposti e, in particolare, su quello alla riservatezza dei terzi (T.A.R. Trentino-Alto Adige, Trento, Sez. I, 16 settembre 2020, n. 159), che peraltro, nella fattispecie per cui è causa, non è stato neppure rappresentato dalla stazione appaltante.

In particolare, le informazioni contenute nei documenti richiesti dalla ricorrente, sono di carattere contabile ed amministrativo, con esclusione di qualunque profilo attinente a segreti industriali o commerciali, in astratto suscettibili di un contemperamento con le esigenze sottese ai principi di trasparenza (T.A.R. Milano sez. I 26 marzo 2021 n. 815).


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LAVORI: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. nn) del Codice: di cui all'allegato I, le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione urbanistica ed edilizia, sostituzione, restauro, manutenzione di opere;
LAVORI: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. nn) del Codice: di cui all'allegato I, le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione urbanistica ed edilizia, sostituzione, restauro, manutenzione di opere;
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OPERE: le opere da costruire o costruite oggetto dell'appalto e descritte nella Scheda Tecnica;
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PUBBLICA AMMINISTRAZIONE: le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 25, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e ogni altro soggetto, allorquando svolga attività per la quale e' tenuto al rispetto della disciplina di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, ...
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE: le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 25, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e ogni altro soggetto, allorquando svolga attività per la quale e' tenuto al rispetto della disciplina di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, ...