Giurisprudenza e Prassi

È LEGITTIMO IL RICORSO AL SUBAPPALTO NECESSARIO PARZIALE PER COPRIRE IL SOLO DEFICIT DI QUALIFICAZIONE DELL'OPERATORE ECONOMICO (119)

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2026

Non è rinvenibile nell’ordinamento un obbligo di subappalto qualificatorio integrale o, secondo altra prospettiva, alcun divieto di subappalto qualificatorio parziale o frazionato, tra l’impresa concorrente e un’impresa subappaltatrice; il subappalto necessario è infatti un istituto destinato ad operare nei soli limiti del "deficit di qualificazione" del concorrente.

Nel giudizio di verifica dell'anomalia, sono inammissibili le giustificazioni fornite dall'offerente per la prima volta in sede giudiziale, in quanto il contraddittorio deve esaurirsi nella fase amministrativa per non violare la discrezionalità tecnica della Stazione Appaltante.

"[...] non è rinvenibile nell’ordinamento -secondo l’assento normativo vigente alla data di indizione della procedura- alcun obbligo di subappalto qualificatorio integrale o, secondo altra prospettiva, alcun divieto di subappalto qualificatorio parziale o frazionato, tra l’impresa concorrente e un’impresa subappaltatrice (cui in genere viene riferito l’aggettivo “parziale”) ovvero tra più imprese subappaltatrici (cui in genere viene riferito l’aggettivo “frazionato”).

[...]

D’altronde, come ripetutamente affermato in giurisprudenza “In tale prospettiva è chiamato subappalto qualificatorio o necessario quello che serve a colmare il deficit di qualificazione del concorrente a eseguire le lavorazioni scorporabili a qualificazione necessaria” (così anche Cons. Stato, V, 23 febbraio 2024, n. 1793 e id., V, 8 gennaio 2025, n. 121 [...]); quindi, si tratta di istituto destinato ad operare nei limiti del “deficit di qualificazione” del concorrente.

***

"Le giustificazioni fornite soltanto in giudizio vanno reputate inammissibili, di modo che non è dato procedere all’esame delle argomentazioni... volte a dimostrarne l’inverosimiglianza o l’insostenibilità nel merito. [...]

Si è affermato in giurisprudenza che, malgrado la modifica apportata da tale disposizione alla norma dell’art. 97, comma 5, del d.lgs. n. 50 del 2016, non è venuta meno la discrezionalità della stazione appaltante nel regolare il contraddittorio nella fase di verifica dell’anomalia (cfr. Cons. Stato, V, 13 agosto 2024, n. 7114).

Tuttavia, si tratta pur sempre di un procedimento delineato dal legislatore come a struttura c.d. monofasica, cioè strutturato su un’unica richiesta della stazione appaltante, senza prevedere alcun obbligo in capo a quest’ultima di procedere ad ulteriori approfondimenti istruttori se, dopo le giustificazioni rese a seguito della prima richiesta, permangono profili di anomalia dell’offerta (così, già nel vigore del d.lgs. n. 50 del 2016, Cons. Stato, V, 20 agosto 2025, n. 7089, e, maggior ragione, nel vigore del d.lgs. n. 36 del 2023 -contenente la suddetta norma acceleratoria dell’art. 110, comma 2- Cons. Stato, V, 13 agosto 2024, n. 7114).

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QUALIFICAZIONE: Sistema, gestito dall'ANAC, per attestare la capacità delle stazioni appaltanti di gestire direttamente procedure di affidamento di un determinato importo, basato su requisiti di organizzazione, esperienza e competenza. (Riferimento: Art. 63 e Alleg...
QUALIFICAZIONE: Sistema, gestito dall'ANAC, per attestare la capacità delle stazioni appaltanti di gestire direttamente procedure di affidamento di un determinato importo, basato su requisiti di organizzazione, esperienza e competenza. (Riferimento: Art. 63 e Alleg...