STIPULA DEL CONTRATTO E RICORSO GIURISDIZIONALE - STAND STILL FINO ALLA PRONUNCIA DEL COLLEGIO SULL'ISTANZA CAUTELARE (18)
Considerato che la stessa parte ricorrente riconosce l’applicabilità alla procedura de qua dell’istituto di origine europea dello stand still, di cui all’art. 32 del d.lgs. n. 50/2016; essa tuttavia cita soltanto la previsione di cui al comma 9 (così detto stand still sostanziale) senza citare la ulteriore disciplina di cui al successivo comma 11 (c.d. stand still processuale), secondo cui, in caso di presentazione di ricorso con domanda cautelare, la inibitoria alla stipula del contratto si protrae fino alla pronuncia cautelare di primo grado, da individuarsi nella pronuncia collegiale; in termini analoghi si esprime la disciplina dell’art. 18 d.lgs. n. 36/2023.
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