VERIFICA DELLE OFFERTE: RIENTRA NELLA DISCREZIONALITA' TECNICA DELLA STAZIONE APPALTANTE (79 - II.5 - 107.1)
In una procedura di gara avente a oggetto il noleggio di attrezzature, il giudizio finale della Stazione appaltante di non conformità dei mezzi offerti dall'operatore alle caratteristiche tecniche minime richieste negli atti di gara, è rimesso alla sua discrezionalità ed è sindacabile solo per vizi di macroscopica irragionevolezza o illogicità.
Rientra nella discrezionalità della SA il potere di verificare le offerte presentate nell'ambito dell'esercizio della sua discrezionalità tecnica, sindacabile solo nel caso di manifesta irragionevolezza, illogicità, incongruenza o palese travisamento dei fatti (Cfr., ANAC, pareri di precontenzioso, delibere n. 158 del 19.04.2023; n. 6 del 11.01.2023, n. 411 del 06.09.2022, n. 318 del 06.07.2022. Cfr., Consiglio di Stato, Sez. VII, 28 ottobre 2022, n. 9280; Consiglio di Stato, Sez. III, 6 dicembre 2021, n. 8159, Id., 11 novembre 2021, n. 7528, Consiglio di Stato, Sez. III, 10.07.2021, n. 4462, Consiglio di Stato, Sez. V, 10.03.2021, n. 2054). Pertanto, l'Autorità non può sostituirsi alla SA nella valutazione di merito sulle caratteristiche tecniche delle attrezzature offerte e sull'equivalenza con le attrezzature richieste negli atti di gara, che è riservata alla valutazione discrezionale tecnica della SA ed è sottratta al sindacato del GA, oltre che dell'Autorità, che potrà pertanto esprimersi solo sulla manifesta irragionevolezza, illogicità, incongruenza o palese travisamento dei fatti, delle valutazioni del RUP.
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