Giurisprudenza e Prassi

SPECIFICHE TECNICHE - VALUTAZIONE PA DELL'EQUIVALENZA - DISCREZIONALITA' TECNICA (68)

TAR CAMPANIA NA SENTENZA 2021

Con il primo ordine di motivi la ricorrente lamenta che l’offerta della società controinteressata, in ragione dell’evidenziata difformità delle caratteristiche di minima, che la stessa nondimeno avrebbe in maniera inveritiera dichiarato di rispettare in sede di domanda, costituirebbe un aliud pro alio, avuto riguardo alla dedotta circostanza che quest’ultima avrebbe proposto, in tesi, una soluzione radicalmente diversa rispetto a quella descritta nella lex specialis.

Né, secondo l’articolata prospettazione difensiva, potrebbe invocarsi il principio di equivalenza funzionale di cui all’art. 68, comma 7, D. Lgs. 50/2016, atteso che, in conformità al pacifico orientamento pretorio (ex multis, Cons. di Stato, sez. III, 15 settembre 2020, n. 5464), allorché il requisito del prodotto prescritto dalla lex specialis di gara venga definito, come è avvenuto nella specie, per il tramite di una grandezza comune (il peso, la misura, appunto il numero), non sarebbe configurabile uno standard tecnico-normativo per il quale si rende applicabile il principio di equivalenza, a meno di non produrre l’effetto di distorcere l’oggetto del contratto, modificandone surrettiziamente i contenuti, in danno della stessa stazione appaltante e dei concorrenti che abbiano puntualmente osservato la disciplina di gara.

Il motivo è privo di pregio.

Secondo consolidati principi giurisprudenziali, la possibilità di ammettere, a seguito di valutazione della stazione appaltante, prodotti aventi specifiche tecniche equivalenti a quelle richieste, risponde al principio del favor partecipationis e costituisce altresì espressione del legittimo esercizio della discrezionalità tecnica da parte dell’Amministrazione (cfr. Consiglio di Stato, Sezione III, n. 6212 del 18.9.2019; n. 5259/2017; n. 6561/2018).

Detta discrezionalità tecnica, allorquando si concretizza nelle valutazioni della Commissioni di gara, in termini di idoneità dell’offerta tecnica presentata da un partecipante a gara pubblica, è insuscettibile di un sindacato sostitutivo da parte del giudice amministrativo, che può certamente censurare tali valutazioni, ma solo qualora viziate in maniera evidente da profili di erroneità, di illogicità e incoerenze tali da renderle inattendibili (cfr., ex multis, Cons. Stato, Sez. V, 21 gennaio 2009 n. 282).

Invero, «Nelle gare pubbliche il controllo del giudice della legittimità sugli apprezzamenti tecnici dell’Amministrazione deve essere svolto “extrinsecus”, nei limiti della rilevabilità “ictu oculi” dei vizi di legittimità dedotti, essendo diretto ad accertare il ricorrere di seri indici di invalidità e non alla sostituzione dell’Amministrazione; la sostituzione, da parte del giudice amministrativo, della propria valutazione a quella riservata alla discrezionalità dell’Amministrazione costituisce infatti ipotesi di sconfinamento vietato della giurisdizione di legittimità nella sfera riservata alla p.a. quand’anche l’eccesso in questione sia compiuto da una pronuncia il cui contenuto dispositivo si mantenga nell’area dell’annullamento dell’atto; in base al principio di separazione dei poteri sotteso al nostro ordinamento costituzionale, solo l’Amministrazione è infatti in grado di apprezzare, in via immediata e diretta, l’interesse pubblico affidato dalla legge alle sue cure, con la conseguenza che il sindacato giurisdizionale sulla motivazione delle valutazioni discrezionali deve essere rigorosamente mantenuto sul piano della verifica della non pretestuosità della valutazione degli elementi di fatto acquisiti; non può avvalersi di criteri che portano ad evidenziare la mera non condivisibilità della valutazione stessa; deve tenere distinti i profili meramente accertativi da quelli valutativi (a più alto tasso di opinabilità) rimessi all’organo amministrativo, potendo esercitare più penetranti controlli, anche mediante c.t.u. o verificazione, solo avuto riguardo ai primi» (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 18 febbraio 2013, n. 978).


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LEGGE: la legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni;
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