Giurisprudenza e Prassi

SPECIFICHE TECNICHE- PRINCIPIO DI EQUIVALENZA (68)

TAR TOSCANA SENTENZA 2020

Come di recente affermato da questa stessa Sezione, “l'equivalenza attiene alle specifiche tecniche in senso proprio, consistenti cioè in standard capaci di individuare e sintetizzare alcune caratteristiche proprie del bene o del servizio, espressi in termini di certificazione, omologazione, attestazione, o in altro modo” (T.A.R. Toscana, sez. III, 23 luglio 2020, n. 961).

Il giudizio di equivalenza presuppone quindi la previsione di uno standard tecnico normativo e non opera rispetto a grandezze comuni o a caratteristiche che, piuttosto che individuare specifiche tecniche del prodotto, ne definiscono la tipologia, limitandosi a delineare l’oggetto dell’affidamento o, come nel caso di specie, a valorizzarne talune caratteristiche in fase di attribuzione dei punteggi (cfr. arg. ex Cons. Stato, sez. VI, 15 giugno 2020, n. 3808).

Nel caso in esame, la sterilizzazione a raggi gamma - prevista esclusivamente come criterio premiale di valutazione delle offerte tecniche e non come requisito di ammissione - non costituisce una specifica tecnica nel senso appena precisato; si tratta, piuttosto, di una caratteristica che specifica e definisce l’oggetto della fornitura, attraverso la valorizzazione di un processo (la sterilizzazione) ritenuto apprezzabile dalla stazione appaltante, alla luce dei propri bisogni, nella fase di predisposizione degli atti di gara (cfr. Cons. Stato, sez. V, 25 luglio 2019, n. 5258).


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