Giurisprudenza e Prassi

SPECIFICHE TECNICHE – ISTANZE DI SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE – LEGITTIME (68)

ANAC DELIBERA 2020

La discrezionalità di cui gode la stazione appaltante nella definizione dell’oggetto dell’appalto va esercitata nel rispetto dei principi di concorrenza e par condicio, per cui la stazione appaltante non può stabilire specifiche tecniche ingiustificatamente discriminatorie, ovvero obiettivamente restrittive della concorrenza senza essere, al contempo, sufficientemente idonee alla realizzazione dell’interesse pubblico perseguito attraverso la gara; esse devono essere collegate all’oggetto dell’appalto e proporzionate al suo valore e ai suoi obiettivi (cfr. art. 68, comma 1, d.lgs. n. 50/2016). La previsione dell’art. 42, par. 2, della direttiva 2014/24/UE («Le specifiche tecniche consentono pari accesso degli operatori economici alla procedura di aggiudicazione e non comportano la creazione di ostacoli ingiustificati all’apertura degli appalti pubblici alla concorrenza»), recepita dal legislatore nazionale tramite il comma 4 dell’art. 68 del d.lgs. n. 50/2016, e l’art. 18, par. 1, della medesima direttiva («Le amministrazioni aggiudicatrici trattano gli operatori economici su un piano di parità e in modo non discriminatorio e agiscono in maniera trasparente e proporzionata») devono essere interpretate nel senso che tali disposizioni «esigono che le specifiche tecniche, nel loro insieme, rispettino i principi della parità di trattamento e di proporzionalità». (CGUE C-413/17 del 25 ottobre 2018). Occorre tuttavia considerare che, nel quadro regolatorio tracciato dalle ultime direttive, la disciplina della concorrenza non è più intesa come esclusivamente volta alla realizzazione di finalità di natura economica, ma ad essa vengono affiancati ed integrati nuovi obiettivi di natura anche sociale e ambientale, ritenuti ugualmente meritevoli di tutela. Con particolare riferimento alle specifiche tecniche, il Considerando 74 della direttiva 2014/24 prevede che «Le specifiche tecniche fissate dai committenti pubblici devono permettere l’apertura degli appalti pubblici alla concorrenza nonché il conseguimento degli obiettivi di sostenibilità». Le istanze ambientali, in particolare, al termine di un lungo processo iniziato con il Libro verde sugli appalti pubblici, sono ormai stabilmente inserite all’interno delle dinamiche concorrenziali e la tutela dell’ambiente è integrata nei principi che governano i contratti pubblici (cfr. articoli 4 e 30, comma 1, d.lgs. n. 50/2016). Ai sensi dell’art.68, comma 5, lett.a), d.lgs. n. 50/2016, le caratteristiche ambientali sono tra i requisiti funzionali attraverso i quali la stazione appaltante definisce le specifiche tecniche. Da ciò discende che, tra gli obiettivi di interesse pubblico alla cui soddisfazione tende la definizione delle specifiche tecniche, e a cui l’ordinamento riconosce la legittimazione a restringere giustificatamente la concorrenza, rientrano anche gli obiettivi di sostenibilità ambientale, purché collegati all’oggetto del contratto e ad esso proporzionati; Considerato che, nel caso in esame, la scelta del tipo di smaltimento dei rifiuti (direttamente in discarica o previa termovalorizzazione/termodistruzione) da dedurre nell’oggetto del contratto è stata dettata dalle caratteristiche dei rifiuti da smaltire (Cfr. art. 1 Capitolato tecnico, «Le caratteristiche dei rifiuti prodotti sono tali da renderli idonei allo smaltimento presso …») e dalla volontà di evitare che vengano sottoposti ad un trattamento di natura chimico-fisica ulteriore rispetto a quello a cui sono già sottoposti dall’impianto di depurazione, che comporterebbe un inutile aggravio di matrice ambientale, richiedendo l’utilizzo di ulteriori risorse (reagenti, carburanti, ecc), senza alcun vantaggio in termini di possibilità di recupero del rifiuto (Relazione RUP.)

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