PRINCIPIO DI EQUIVALENZA - SI APPLICA ANCHE SE NON PREVISTO NEL BANDO DI GARA (79 - II.5)
Secondo la giurisprudenza il principio di equivalenza permea l'intera disciplina dell'evidenza pubblica e trova applicazione anche in assenza di un'espressa previsione del bando di gara (T.A.R. Lazio, Sez. III, 23 maggio 2022, n. 6628). La regola dell'equivalenza è infatti posta in attuazione del principio comunitario della massima concorrenza, ed finalizzata a che la ponderata e fruttuosa scelta del miglior contraente non debba comportare ostacoli non giustificati da reali esigenze tecniche. Il precetto di equivalenza delle specifiche tecniche impone che i concorrenti possano sempre dimostrare che la loro proposta ottemperi in maniera equivalente allo standard prestazionale richiesto>> (Cons. Stato, Sez. III, 17 agosto 2020, n. 5063; T.A.R. Piemonte Torino, Sez. II, Sent., 15 giugno 2021, n. 612). E' stato ben sottolineato che <<In tema di gare pubbliche, i partecipanti possono provare con qualsiasi mezzo appropriato l'equivalenza del prodotto offerto, e la giurisprudenza amministrativa ammette che la stazione appaltante possa ravvisare l'equivalenza alla luce della documentazione tecnica versata in gara anche in mancanza di una specifica indicazione dell'operatore, posto che il principio di equivalenza è immanente al settore dei contratti pubblici ed è preordinato a favorire la massima partecipazione alle gare e quindi a tutelare il principio di libera concorrenza (T.A.R. Lombardia, Sez. IV, 19 maggio 2020, n. 848). Si rammenta che <<Al fine di garantire la massima partecipazione alla gara d'appalto, non possono essere esclusi i prodotti che, anche se difformi dalle specifiche tecniche indicate dalla stazione appaltante, risultino prestazionalmente equivalenti a quelli richiesti essendo, comunque, idonei a garantire l'esecuzione della prestazione indicata nella legge di gara (T.A.R. Veneto, Sez. I, 18 febbraio 2021, n. 236). <<Il principio di equivalenza trova applicazione indipendentemente da espressi richiami negli atti di gara o da parte dei concorrenti in tutte le fasi della procedura di evidenza pubblica e l'effetto di "escludere" un'offerta, che la norma consente di neutralizzare facendo valere l'equivalenza funzionale del prodotto offerto a quello richiesto, è testualmente riferibile sia all'offerta nel suo complesso sia al punteggio ad essa spettante per taluni aspetti. La commissione di gara può effettuare la valutazione di equivalenza anche in forma implicita, ove dalla documentazione tecnica sia desumibile la rispondenza del prodotto al requisito previsto dalla lex specialis (Cons. Stato, Sez. III, 25 novembre 2020, n. 7404). La possibilità di ammettere, a seguito di valutazione della stazione appaltante, prodotti aventi specifiche tecniche equivalenti a quelle richieste risponde al principio del favor partecipationis (ampliamento della platea dei concorrenti) e costituisce altresì espressione del legittimo esercizio della discrezionalità tecnica da parte dell'Amministrazione (T.A.R. Lazio, 7 gennaio 2020, n. 77).
Argomenti:
Testo integrale
Per consultare il testo integrale devi essere un utente abbonato. Per maggiori informazioni clicca qui