Giurisprudenza e Prassi
LEGITTIMITÀ DELLE SPECIFICHE TECNICHE RESTRITTIVE VOLTE A GARANTIRE STANDARD DI BIOCOMPATIBILITÀ ELEVATI (77.1)
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL VENETO Sentenza
2026
La previsione di specifiche tecniche minime più rigorose rispetto a quelle diffuse sul mercato è legittima qualora sia finalizzata al perseguimento di un interesse pubblico superiore, come la tutela della salute attraverso la scelta di prodotti maggiormente biocompatibili, e trovi riscontro in linee guida scientifiche internazionali. Il principio di equivalenza non può essere invocato per eludere la fissazione di standard qualitativi minimi ritenuti necessari dall'amministrazione per garantire l'efficacia clinica e la sicurezza dei trattamenti.
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