Giurisprudenza e Prassi

FORNITURE DI PRODOTTI OSPEDALIERI - SPECIFICHE TECNICHE – EQUIVALENZA -AMMESSA (68)

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2020

in caso di scelte terapeutiche dalle quali scaturiscano, nella fase di ricorso al mercato, l'indicazione di specificazioni tecniche stringenti, il concorrente è ammesso a dimostrare che il proprio prodotto è equivalente, negli effetti, rispetto a quello richiesto dall'amministrazione, secondo il chiaro disposto dell'art. 68, comma 7, del d.lgs n. 50 del 2016, il quale precisa: "quando si avvalgono della possibilità di fare riferimento alle specifiche tecniche di cui al comma 5, lettera b), le amministrazioni aggiudicatrici non possono dichiarare inammissibile o escludere un'offerta per il motivo che i lavori, le forniture o i servizi offerti non sono conformi alle specifiche tecniche alle quali hanno fatto riferimento, se nella propria offerta l'offerente dimostra, con qualsiasi mezzo appropriato, compresi i mezzi di prova di cui all'articolo 86, che le soluzioni proposte ottemperano in maniera equivalente ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche".

Nel caso di specie, il disciplinare di gara prevedeva espressamente che "È possibile proporre offerte con prodotti equivalenti. L'equivalenza, che dovrà essere dimostrata dal partecipante alla gara in sede di presentazione della scheda tecnica, sarà oggetto di accertamento di conformità da parte del Servizio di Dietetica dell'Ospedale di Trento, successivamente alla formazione della graduatoria così come previsto dal paragrafo 21".

L'appellante ha presentato un'offerta non corredata da una dichiarazione di equivalenza del prodotto offerto rispetto alla ridetta caratteristica tecnica richiesta dalla disciplina di gara, dunque la sua esclusione è stata del tutto legittima.

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