Giurisprudenza e Prassi

CERTIFICAZIONE ENERGETICA E CONFORMITÀ TECNICA: NECESSITÀ DI CORRISPONDENZA ALLA SPECIFICA CONFIGURAZIONE OFFERTA (101)

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2026

In una procedura di gara per la fornitura di apparecchiature informatiche, qualora il disciplinare richieda che il valore di consumo energetico (ETEC) sia riferito all'apparecchiatura "nella specifica configurazione offerta", non è idonea la certificazione rilasciata su un prototipo di pre-produzione (sample) modificato nella componentistica al fine di superare i test prestazionali, se tale modello differisce da quello oggetto dell'offerta. "L’irregolarità rilevata [...] non si fonda [...] sulla considerazione data al modello di PC, valutato in quanto tale [...], ma sulla evidente differenza e comunque incertezza del prodotto offerto", atteso che "i concorrenti erano onerati dell'obbligo di diligenza ex art. 1176 c.c. e quindi di presentare un’offerta certa in tutti i suoi elementi".

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